Piano di sicurezza e di protezione della salute
L’attuale ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr2005/2011 / art. 3) prevede già che i lavori di costruzione siano pianificati in modo da ridurre al minimo il rischio d’infortuni e di malattie professionali o di danni alla salute.
La novità è che questo piano di sicurezza e salute dovrà essere messo per iscritto a partire dal 1° gennaio 2022 (art. 4). Naturalmente anche in futuro non sarà necessario elaborare un piano di sicurezza per il montaggio di un chiudiporta. Ma procediamo per ordine.
Soluzione settoriale
Il Forum per la sicurezza sul lavoro offre una soluzione settoriale CFSL per le aziende che operano nell’artigianato del metallo (metalcostruzione, tecnica agricola, costruzioni in acciaio, fabbri maniscalchi) e per i settori collegati (costruzione di veicoli, macchine edili, trattamenti termici).
Attuazione del piano di sicurezza nella pratica dell’art. 4
Nell’autunno 2021, i rappresentanti delle soluzioni settoriali delle più diverse associazioni padronali dell’edilizia principale e accessoria hanno concordato con la Suva un modello a tre livelli:
- Piccoli lavori di routine di breve durata
(< 20 ore totali = < 2 giorni/persona, es. montaggio di un chiudiporta)
Se valutando mentalmente il rischio giungete alla conclusione che non sono presenti pericoli sostanziali, è sufficiente un modulo di incarico con l’indicazione dell’indirizzo preciso del cantiere e delle persone di contatto del cantiere (es. architetto / direzione lavori) in combinazione con una scheda di emergenza o un’app di emergenza. -
Lavori di montaggio standard
(Lavori nell’ambito di competenza principale dell’azienda)
È necessario un piano di sicurezza scritto ai sensi dell’art. 4 OLCostr 2022.
Per i lavori di montaggio che rientrano nella competenza principale dell’azienda, per i quali il rilevamento dei pericoli è contemplato dalle misure della soluzione settoriale, non è necessario riportare un rilevamento completo dei pericoli e una valutazione dei rischi, ma occorre stabilire solo i punti rilevanti, determinanti o integrativi per il rispettivo cantiere. Ciò comprende in particolare l’organizzazione scritta dei casi d’emergenza presso il rispettivo cantiere e le formazioni richieste in loco.
Le aziende aderenti alla soluzione settoriale per l’artigianato del metallo (soluzione settoriale CFSL n. 10) possono così soddisfare in forma fortemente semplificata il requisito dell’art. 4 OLCostr con il nostro modello «piano di sicurezza mini».
Questo modello è stato realizzato in collaborazione con l’associazione padronale Involucro edilizio Svizzera e la Suva al fine di ottenere l’effetto di riconoscimento e l’accettazione da parte di committente, direzione dei lavori e Suva.
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Montaggi con condizioni straordinarie
(Es. casi speciali con pericoli insoliti o complessi, grandi progetti, progetti di lunga durata, lavori al di fuori delle competenze principali documentate dell’azienda ecc.)
Prima dell’inizio del montaggio, redigete un piano di sicurezza scritto per l’intero periodo di costruzione, dal quale risultino le misure di sicurezza e tutela della salute sul cantiere della vostra azienda e del committente (compresa l’organizzazione di salvataggi ed emergenze) necessarie per ogni ciclo di lavoro/tappa.
Se siete interessati a un corso di perfezionamento compatto relativo ai «piani di sicurezza grandi», potete rivolgervi a info(at)plkm.ch con la relativa annotazione.
Nota: sempre più spesso è necessario presentare già in fase di offerta una bozza preliminare di questo tipo di piano di sicurezza. Generalmente il piano di sicurezza viene ponderato e tenuto in considerazione anche nel quadro della matrice di valutazione e assegnazione.
In tali situazioni il modello «piano di sicurezza mini» non è più sufficient.
Presupposti per questo metodo a tre livelli
- L’azienda aderisce alla soluzione settoriale per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute nell’artigianato del metallo del Forum per la sicurezza sul lavoro.
- La soluzione settoriale n. 10 (artigianato del metallo) è stata introdotta e attuata nell’azienda.
- Tutti i collaboratori addetti al montaggio hanno ricevuto una formazione documentata sulle regole vitali (= stabilite per iscritto) – in particolare le regole vitali per
3.1 Metalcostruzione: vademecum / pieghevole
3.2 Costruzioni in acciaio: vademecum / pieghevole
3.3 Protezione contro le cadute: vademecum / pieghevole - Se i collaboratori lavorano con protezioni anticaduta (DPI anticaduta = con imbracatura), devono aver ricevuto una formazione documentata = con attestato di formazione conforme ad absturzrisiko.ch.
L’ideale è integrare senza soluzione di continuità il modello di piano di sicurezza semplificato nella preparazione delle operazioni di montaggio o addirittura nel software per la gestione degli ordini (ERP).